Chi è obbligato, cosa va esposto, entro quando muoversi e cosa si rischia
Dal 31 luglio 2026 nel Lazio le strutture sanitarie private che erogano specialistica ambulatoriale devono esporre al pubblico un'informativa con un QR code rilasciato dalla Regione. Lo prevede il Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, che attua l'articolo 10 bis della legge regionale 4/2003 sull'autorizzazione e l'accreditamento.
In questo articolo spieghiamo chi è obbligato, cosa va esposto, entro quando muoversi e cosa si rischia. C'è anche un punto che interessa da vicino i centri di riabilitazione, ancora da chiarire.
L'obbligo nasce dalla legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, che ha inserito nella L.R. 4/2003 l'articolo 10 bis, "Esposizione e comunicazione al pubblico". L'obiettivo dichiarato è la trasparenza verso i pazienti. Chi entra in una struttura, o ne visita il sito, deve poter verificare per quali attività è autorizzata o accreditata.
La Giunta ha poi approvato il regolamento di attuazione (DGR 528/2026), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 30 luglio 2026 e in vigore dal giorno dopo.
Il regolamento (art. 2) indica:
L'informativa va esposta nei locali, in posizione visibile e facilmente accessibile (art. 3 del regolamento). Deve contenere:
Le modalità di esposizione e le caratteristiche dei supporti sono nell'allegato A del regolamento.
Un dettaglio che si dimentica spesso: la legge chiede di riportare il QR code anche sui siti web, sui canali social e sul materiale promozionale delle attività sanitarie (art. 10 bis, comma 1, lettera b). La targa in sala d'attesa non basta.
Ogni variazione, del titolare, della sede o delle attività, va riportata subito nell'informativa e nei dati collegati al QR code.
Il QR code si genera sulla piattaforma della Regione Lazio, raggiungibile dalla pagina Rilascio QR Code. L'accesso è con SPID o CIE e possono farlo solo il legale rappresentante o il titolare. Sulla stessa pagina c'è il manuale utente.
Per chi era già autorizzato o accreditato prima del 31 luglio 2026, la procedura è questa (art. 9):
Tutte le comunicazioni con la Regione su questa materia passano dalla piattaforma o dal modulo online, a pena di inammissibilità (art. 8).
| Cosa | Entro quando | Norma |
|---|---|---|
| Istanza per il QR code (strutture già autorizzate o accreditate) | sei mesi dall'entrata in vigore, cioè 31 gennaio 2027 | R.R. 11/2026, art. 9 |
| Esposizione dell'informativa con il QR code | 30 giorni dal rilascio del QR code | R.R. 11/2026, art. 5 |
| Validazione definitiva da parte della Regione | dodici mesi dall'entrata in vigore, cioè 31 luglio 2027 | R.R. 11/2026, art. 9 |
La L.R. 4/2003, all'articolo 12, comma 2 bis, prevede per chi non rispetta gli obblighi di esposizione e comunicazione al pubblico:
Per chi deve esporre solo la comunicazione di inizio attività, la sanzione va da 500 a 5.000 euro (comma 2 ter). Le dichiarazioni non veritiere fatte per ottenere il QR code hanno conseguenze più gravi, fino all'interdizione dall'attività e alla responsabilità penale (art. 7 del regolamento). I controlli spettano alle ASL, anche durante le normali verifiche (art. 6).
Qui la norma lascia un margine. La legge richiama le strutture dell'articolo 4, comma 1, lettera a), cioè quelle che erogano "assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative". Il regolamento parla invece di "prestazioni di specialistica ambulatoriale", senza nominare la riabilitazione.
Per un presidio ex art. 26 con attività ambulatoriale, l'inclusione è quindi plausibile. Per la domiciliare e la semiresidenziale i testi non dicono nulla.
Il nostro consiglio: se dirigete un centro di riabilitazione nel Lazio, chiedete conferma alla Regione attraverso il modulo della pagina dedicata, oppure al vostro consulente di accreditamento. E muovetevi prima del 31 gennaio 2027: l'istanza richiede SPID o CIE del legale rappresentante e una dichiarazione sostitutiva, che conviene preparare con i dati aggiornati delle branche e dei medici.
Dal 31 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento regionale 11/2026 sul BUR Lazio n. 61.
Le strutture già autorizzate o accreditate devono presentare l'istanza entro il 31 gennaio 2027. Dal rilascio hanno 30 giorni per esporre l'informativa.
Da 1.500 a 15.000 euro, più la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della specialistica ambulatoriale. Se la violazione si ripete, la revoca (L.R. 4/2003, art. 12, comma 2 bis).
Sì. La legge chiede di riportarlo su siti web, canali social e materiale promozionale delle attività sanitarie (L.R. 4/2003, art. 10 bis, comma 1, lettera b).
Solo il legale rappresentante o il titolare, con SPID o CIE, sulla piattaforma della Regione Lazio.
Per l'attività ambulatoriale riabilitativa è plausibile, perché la legge la richiama espressamente, ma il regolamento non la nomina. Conviene chiedere conferma alla Regione.
CRIA è il gestionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie, con un'attenzione particolare alla riabilitazione ex art. 26. Nel Lazio CRIA gestisce le schede SIAR in cartella, il percorso del paziente e la rendicontazione alla ASL. Il responsabile di zona vi mostra come funziona sulla vostra struttura.
Prenotate una demoFonti: L.R. Lazio 3 marzo 2003, n. 4, testo coordinato sul sito del Consiglio regionale (artt. 4, 10 bis, 12); Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, BUR Lazio n. 61 del 30 luglio 2026; pagina "Rilascio QR Code" della Regione Lazio. Questo articolo è informativo e non sostituisce il parere della Regione o del vostro consulente.