QR code obbligatorio nel Lazio: sanzioni da 1.500 a 15.000 euro, istanza entro il 31 gennaio 2027

Dal 31 luglio 2026 nel Lazio le strutture sanitarie private che erogano specialistica ambulatoriale devono esporre al pubblico un'informativa con un QR code rilasciato dalla Regione. Lo prevede il Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, che attua l'articolo 10 bis della legge regionale 4/2003 sull'autorizzazione e l'accreditamento.

In questo articolo spieghiamo chi è obbligato, cosa va esposto, entro quando muoversi e cosa si rischia. C'è anche un punto che interessa da vicino i centri di riabilitazione, ancora da chiarire.

Cosa dice la norma

L'obbligo nasce dalla legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, che ha inserito nella L.R. 4/2003 l'articolo 10 bis, "Esposizione e comunicazione al pubblico". L'obiettivo dichiarato è la trasparenza verso i pazienti. Chi entra in una struttura, o ne visita il sito, deve poter verificare per quali attività è autorizzata o accreditata.

La Giunta ha poi approvato il regolamento di attuazione (DGR 528/2026), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 30 luglio 2026 e in vigore dal giorno dopo.

Chi è obbligato

Il regolamento (art. 2) indica:

Cosa va esposto

L'informativa va esposta nei locali, in posizione visibile e facilmente accessibile (art. 3 del regolamento). Deve contenere:

  1. la copia conforme dei provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento;
  2. l'elenco delle branche di specialistica autorizzate o accreditate;
  3. l'elenco nominativo, sempre aggiornato, dei medici ambulatoriali, con branca, titoli, numero di iscrizione all'albo e specializzazione;
  4. il QR code regionale. Scansionandolo, il paziente vede la scheda ufficiale con le branche, lo stato di validazione e i provvedimenti collegati.

Le modalità di esposizione e le caratteristiche dei supporti sono nell'allegato A del regolamento.

Un dettaglio che si dimentica spesso: la legge chiede di riportare il QR code anche sui siti web, sui canali social e sul materiale promozionale delle attività sanitarie (art. 10 bis, comma 1, lettera b). La targa in sala d'attesa non basta.

Ogni variazione, del titolare, della sede o delle attività, va riportata subito nell'informativa e nei dati collegati al QR code.

Come si ottiene il QR code

Il QR code si genera sulla piattaforma della Regione Lazio, raggiungibile dalla pagina Rilascio QR Code. L'accesso è con SPID o CIE e possono farlo solo il legale rappresentante o il titolare. Sulla stessa pagina c'è il manuale utente.

Per chi era già autorizzato o accreditato prima del 31 luglio 2026, la procedura è questa (art. 9):

Tutte le comunicazioni con la Regione su questa materia passano dalla piattaforma o dal modulo online, a pena di inammissibilità (art. 8).

Le scadenze

CosaEntro quandoNorma
Istanza per il QR code (strutture già autorizzate o accreditate)sei mesi dall'entrata in vigore, cioè 31 gennaio 2027R.R. 11/2026, art. 9
Esposizione dell'informativa con il QR code30 giorni dal rilascio del QR codeR.R. 11/2026, art. 5
Validazione definitiva da parte della Regionedodici mesi dall'entrata in vigore, cioè 31 luglio 2027R.R. 11/2026, art. 9

Le sanzioni

La L.R. 4/2003, all'articolo 12, comma 2 bis, prevede per chi non rispetta gli obblighi di esposizione e comunicazione al pubblico:

Per chi deve esporre solo la comunicazione di inizio attività, la sanzione va da 500 a 5.000 euro (comma 2 ter). Le dichiarazioni non veritiere fatte per ottenere il QR code hanno conseguenze più gravi, fino all'interdizione dall'attività e alla responsabilità penale (art. 7 del regolamento). I controlli spettano alle ASL, anche durante le normali verifiche (art. 6).

E i centri di riabilitazione ex art. 26?

Qui la norma lascia un margine. La legge richiama le strutture dell'articolo 4, comma 1, lettera a), cioè quelle che erogano "assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative". Il regolamento parla invece di "prestazioni di specialistica ambulatoriale", senza nominare la riabilitazione.

Per un presidio ex art. 26 con attività ambulatoriale, l'inclusione è quindi plausibile. Per la domiciliare e la semiresidenziale i testi non dicono nulla.

Il nostro consiglio: se dirigete un centro di riabilitazione nel Lazio, chiedete conferma alla Regione attraverso il modulo della pagina dedicata, oppure al vostro consulente di accreditamento. E muovetevi prima del 31 gennaio 2027: l'istanza richiede SPID o CIE del legale rappresentante e una dichiarazione sostitutiva, che conviene preparare con i dati aggiornati delle branche e dei medici.

Domande frequenti

Da quando è in vigore l'obbligo?

Dal 31 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento regionale 11/2026 sul BUR Lazio n. 61.

Entro quando bisogna chiedere il QR code?

Le strutture già autorizzate o accreditate devono presentare l'istanza entro il 31 gennaio 2027. Dal rilascio hanno 30 giorni per esporre l'informativa.

Quanto si rischia se non si espone il QR code?

Da 1.500 a 15.000 euro, più la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento della specialistica ambulatoriale. Se la violazione si ripete, la revoca (L.R. 4/2003, art. 12, comma 2 bis).

Il QR code va messo anche sul sito?

Sì. La legge chiede di riportarlo su siti web, canali social e materiale promozionale delle attività sanitarie (L.R. 4/2003, art. 10 bis, comma 1, lettera b).

Chi può richiederlo?

Solo il legale rappresentante o il titolare, con SPID o CIE, sulla piattaforma della Regione Lazio.

Riguarda anche i centri ex art. 26?

Per l'attività ambulatoriale riabilitativa è plausibile, perché la legge la richiama espressamente, ma il regolamento non la nomina. Conviene chiedere conferma alla Regione.

Avete una struttura nel Lazio?

CRIA è il gestionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie, con un'attenzione particolare alla riabilitazione ex art. 26. Nel Lazio CRIA gestisce le schede SIAR in cartella, il percorso del paziente e la rendicontazione alla ASL. Il responsabile di zona vi mostra come funziona sulla vostra struttura.

Prenotate una demo

Fonti: L.R. Lazio 3 marzo 2003, n. 4, testo coordinato sul sito del Consiglio regionale (artt. 4, 10 bis, 12); Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11, BUR Lazio n. 61 del 30 luglio 2026; pagina "Rilascio QR Code" della Regione Lazio. Questo articolo è informativo e non sostituisce il parere della Regione o del vostro consulente.

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